INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 18-4-2005

Messaggio n. 15774

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI

AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

OGGETTO: Attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19, del D.Lgvo 23 agosto 2004, n.243. Monitoraggio ai sensi dell’art. 1,  comma 19, del D.Lgvo 23 agosto 2004, n.243.

 

La legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008.

 

In deroga a quanto previsto da tale legge, il comma 18 dell’articolo 1 ha stabilito che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori, e precisamente:

 

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223

 

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti,alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

 

Il successivo comma 19, affida all’INPS il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1 ° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il medesimo comma stabilisce infine che, qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.

 

Per quanto riguarda l’indennità di mobilità si chiarisce che, avendo l’articolo 1,

comma 18, lettera a), della legge n. 243/2004, fatto espresso riferimento ai

lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991, tale norma trova applicazione soltanto nei confronti di coloro che sono in godimento dell’indennità di mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno.

Ciò risulta confermato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, con nota n. 14/0000196 dell’11 gennaio 2005, ha precisato che “poiché le norme in materia di mobilità lunga, fanno specificamente riferimento alla disciplina in materia di pensioni vigente alla data di entrata in vigore delle norme medesime, si può senz’altro ritenere applicabile il principio che la legge speciale deroga alla legge generale anche successiva”.

 

Pertanto i lavoratori ammessi fruire della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7,

comma 7, della legge n. 223/1991, sono esclusi dal presente monitoraggio. Sono parimenti esclusi dal monitoraggio i lavoratori in mobilità ordinaria che possono fruire dei benefici pensionistici ai sensi dell’articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (così detta mobilità cristallizzata).

 

L’articolo 7 quaterdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43, (pubblicata nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2005) ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, stabilendo che l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.

 

Sulla scorta di tale orientamento, le Direzioni Centrali delle Prestazioni e delle

Prestazioni a sostegno del reddito hanno provveduto ad effettuare la ricognizione circa i potenziali fruitori della deroga in argomento in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, di accesso alle prestazioni di mobilit di cui all’articolo 1, comma 18, lettera a), della legge n. 243/2004, ovvero di decorrenza dell’assegno straordinario.

 

Dal monitoraggio effettuato dalle sedi dell'Istituto e comunicato al Ministero del

lavoro, relativo all’individuazione dei potenziali destinatari della norma in

argomento, è risultato che il numero dei 10.000 soggetti che potranno usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento di anzianità, è da considerarsi esaurito con riferimento ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2005 e con riferimento ai destinatari degli assegni straordinari di sostegno al reddito, abbiano preventivamente presentato la relativa domanda.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Crecco